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Giustizia
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In tema di assemblea condominiale e quorum deliberativo è intervenuta la Cassazione. Secondo quanto spiegato, per il via libera alle decisioni non è possibile fare riferimento solo al valore millesimale, contano gli intervenuti

Con l'ordinanza n. 28629, la Cassazione ha offerto un ulteriore chiarimento in materia di conteggio dei voti assembleari. In base a quanto precisato, per la validità della delibera assembleare bisogna considerare sia il numero dei condomini partecipanti sia il valore millesimale del voto da questi espresso. Secondo quanto chiarito dalla Cassazione, dunque, non è sufficiente considerare solo i millesimi di proprietà, anche nel caso in cui tali millesimi risultino in maggioranza favorevoli all’adozione della decisione. La Cassazione ha sottolineato che “il voto deve corrispondere anche alla maggioranza degli intervenuti in assemblea, conteggiati per teste”. 

Come precisato da Italia Oggi, che ha trattato il caso, ne consegue che, “nelle riunioni in seconda convocazione, alla luce di quanto disposto dalla riforma del 2012, perché l’assemblea sia regolarmente costituita necessita la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti al condominio, ma il quorum deliberativo deve comunque sempre fare riferimento alla maggioranza degli intervenuti”. È chiaro che la maggioranza necessaria varia da materia a materia ed è fissata dalla legge.

La Cassazione ha ricordato che la riforma del condominio del 2012 ha stabilito che “l’intervento all’assemblea di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti al condominio è condizione per la regolare costituzione della riunione”. Ma, “proprio per facilitare la formazione della volontà collegiale, il quorum deliberativo deve sempre fare riferimento alla maggioranza degli intervenuti”. 
 

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