
Quando si paga l’imposta sostitutiva per la cedolare secca? Una domanda che può interessare molti contribuenti. A fornire la risposta è il Fisco. Secondo quanto chiarito, per il pagamento dell’imposta sostituiva si devono osservare le stesse scadenze e modalità (saldo e acconto per l’anno successivo) previste per l’Irpef. Vediamo nel dettaglio quanto precisato e le informazioni necessarie per non commettere errori.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Ho affittato un mio appartamento con la normativa della cedolare secca da marzo 2024: il pagamento di quanto dovuto per questo primo anno in corso sarà fatto sul 730 del 2025 o devo anticipare qualcosa già quest’anno?”.
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha precisato che il contribuente che sceglie il regime fiscale agevolato della “cedolare secca” per il pagamento dell’imposta sostituiva deve osservare le stesse scadenze e modalità (saldo e acconto per l’anno successivo) previste per l’Irpef. Sottolineando che “nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca l’acconto non è dovuto, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente”.
Esaminando nello specifico il caso presentato dal contribuente, il Fisco ha spiegato che “il lettore verserà interamente in sede di saldo l’imposta dovuta per il 2024 entro la scadenza del 30 giugno 2025 (con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata il prossimo anno)”. Per gli anni successivi, il pagamento dell’acconto dovrà essere effettuato, se la cedolare per l’anno precedente è pari o superiore a 52 euro, con le seguenti modalità:
- in unica soluzione (entro il 30 novembre), se di importo inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se di importo pari o superiore a 257,52 euro (di cui la prima, nella misura del 40%, entro giugno e la seconda, nella restante misura del 60% per cento, entro novembre).
Cedolare secca, di cosa si tratta
La cedolare secca è un regime facoltativo, grazie al quale è possibile pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Per i contratti con cedolare secca non devono essere pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
Per poter beneficiare della cedolare secca, l’immobile deve essere accatastato in una delle categorie da A1 ad A11 (esclusa A10 – uffici o studi privati) e affittato esclusivamente a uso abitativo. Il regime della cedolare secca si applica anche alle eventuali pertinenze affittate insieme all’abitazioni (box, garage, cantina).
La cedolare secca non può essere applicata se il proprietario o l’inquilino sono imprenditori o professionisti che agiscono nell’esercizio delle loro attività.
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