
A partire dal 2020 tutti i commercianti titolari di partita Iva dovranno emettere lo scontrino elettronico, partito per una platea limitata il 1° luglio 2019 (per i commercianti con volume d’affari fino a 400.000 euro).
La misura è strettamente relazionata all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972, che certificano le proprie operazioni mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale (commercianti al minuto e assimilati).
Alcuni soggetti, però, sono esonerati dall’obbligo. Ad esempio chi, durante questa legislazione, non rientra nel perimetro di certificazione dei corrispettivi (compresi i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico), confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti.
In sostanza, tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli, chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli e i soggetti che effettuano operazioni marginali sono quindi esonerati dal nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione in modalità telematica dei dati dei corrispettivi partite Iva. Anche se per alcuni l’esenzione è limitata al 2019.
Solo per quest’anno, infatti, lo scontrino elettronico non riguarda le operazioni marginali (con ricavi o compensi siano inferiori all’1% del totale del volume d’affari relativo al 2018 e in caso di volume d’affari superiore a 400.000). Per questi soggetti resta necessario il rilascio dello scontrino cartaceo o della ricevuta.
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