
Le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative alla variazione catastale per il superbonus sono pronte. Il loro contenuto e le modalità di invio sono state stabilite con un provvedimento del 7 febbraio 2025. Una volta ricevuti gli avvisi, i contribuenti che hanno beneficiato dell’agevolazione fiscale e che non hanno aggiornato le rendite degli immobili interessati dagli interventi potranno valutare la correttezza dei dati ed eventualmente regolarizzare la propria posizione.
Variazione catastale dopo superbonus, cosa contengono le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Di queste comunicazioni ne aveva parlato il direttore uscente dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nella relazione di fine anno, adesso è arrivato il momento dell’invio. Secondo quanto precisato dal provvedimento del 7 febbraio 2025, con tali comunicazioni l’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, questo per consentire all’intestatario catastale di regolarizzare la propria posizione.
Le informazioni rese disponibili ai contribuenti sono:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, dove trovarle
La comunicazione viene inviata dall’Agenzia delle Entrate al domicilio digitale del contribuente o con raccomandata a/r. Ma è possibile trovare la stessa comunicazione anche nel proprio cassetto fiscale.
Cosa dice la normativa sulla verifica dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 stabilisce che “l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati”.
Il successivo comma 87 precisa che “nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest’ultimo e l’amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi”.
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