
Quando si vive in affitto, prima o poi si arriva ad interrogarsi su chi debba sostenere le spese di gestione degli impianti elettrodomestici fra il proprietario dell’immobile e l’affittuario. La norma vigente stabilisce quali interventi di manutenzione sono responsabilità dell'inquilino e quali del locatore. Se lo scaldabagno si rompe a causa dell'età o di un problema non legato all'uso da parte del nuovo inquilino, la responsabilità della riparazione dello scaldabagno in una casa in affitto spetta al proprietario dell'appartamento.
A chi spetta pagare la manutenzione dello scaldabagno in una casa in affitto?
Come accennato precedentemente, in riferimento al D.P.R. n. 412/1993, che contiene il "Regolamento recante norme per l’attuazione del testo unico delle leggi in materia edilizia", la responsabilità dell’installazione degli impianti di riscaldamento (e quindi anche dello scaldabagno o boiler), spetta al proprietario dell’immobile. Il locatore deve infatti assicurarsi che gli apparecchi siano installati in modo corretto e operino in condizioni di sicurezza, e, in caso di interventi necessari, effettuare lavori di manutenzione straordinaria (o ristrutturazione), mentre l'affittuario ha il dovere di assicurarsi che questi vengano sottoposti a manutenzione ordinaria.
Riassumendo, quando il proprietario di un immobile affitta un’abitazione dotata di uno scaldabagno è come se lo “prestasse” al suddetto all'inquilino, il quale deve mantenerlo in efficienza. Il proprietario rimane però responsabile in caso di rotture non dovute all’impiego dello scaldabagno (come per esempio l'usura) e dovrà sostenere le spese di riparazione o sostituzione.

Chi paga la riparazione dello scaldabagno rotto in una casa in affitto?
Quando si ha un contratto di affitto, in caso di rottura dello scaldabagno è quindi il proprietario a doverlo sostituire, il quale dovrà farsi carico delle spese di sostituzione, così come per le spese dovute alla rottura di una caldaia in condizioni di affitto. L'inquilino avrà il dovere di avvisare il proprietario dell’appartamento della rottura del boiler, aspettando che questi chiami un tecnico specializzato per la sostituzione.
In caso di boiler elettrico
Nel caso in cui si abbia un boiler elettrico valgono le stesse indicazioni dello scaldabagno non elettrico: le spese dovute alla rottura spettano al proprietario dell'immobile in affitto, mentre le spese di manutenzione ordinaria del boiler elettrico spettano all'inquilino.
Sostituzione dello scaldabagno, l'inquilino può avere il rimborso?
In caso di una necessità urgente di sostituzione, l’inquilino potrà pagare personalmente le spese di sostituzione, per poi contattare il locatore e richiedere il rimborso in un secondo momento. Bisogna però ricordare che questa soluzione è però un caso limite, è consigliabile dunque seguire la normale prassi d'avviso del proprietario in caso di rottura dello scaldabagno.

Chi paga se si rompe qualcosa in una casa in affitto?
Quando si affitta un appartamento si sottoscrive un contratto di locazione dove il conduttore accetta alcuni obblighi. Oltre al pagamento del canone d’affitto, l’inquilino avrà l’obbligo di manutenzione del bene locato, quindi sostenere in autonomia le spese di piccole riparazioni, la cosiddetta manutenzione ordinaria: sono tutti gli interventi necessari a causa del normale deterioramento degli oggetti all'interno dell'appartamento in affitto, che si verificano a seguito al loro utilizzo quotidiano. L’inquilino, per esempio, quindi dovrà assumersi l'onere della spesa di un rubinetto difettoso e non interpellare il proprietario dell’appartamento per un eventuale rimborso.
Al contrario, la manutenzione straordinaria è di competenza del locatore; egli, infatti, concedendo in locazione un bene, ha l’obbligo di garantire l’idoneità all’uso dello stesso per l’intera durata del contratto. Quindi, il locatore dovrà sostenere le spese di sostituzione degli impianti (sia nel caso si tratti di quello idrico, elettrico o di riscaldamento) presenti nell’appartamento.
La sostituzione dello scaldabagno, come analizzato precedentemente, è competenza del proprietario dell’appartamento, in quanto intervento di manutenzione straordinaria. Ricordiamo però che l’affittuario non è però esente da doveri stipulati alla firma del contratto d’affitto: egli dovrà infatti preoccuparsi di tutti quei piccoli interventi che possano permettergli un’idonea vita domestica.
Il titolare può registrare presso l’Agenzia delle Entrate un contratto che sia già stato firmato in maniera digitale. Idealista offre ai proprietari e agli agenti immobiliari un servizio gratuito per la creazione di contratti di affitto con firma online.
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