
Quando si opta per la cedolare secca si paga un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali. Ma nel caso in cui si debba prorogare un contratto di locazione soggetto a questo regime facoltativo, bisogna versare l‘imposta di registro? Una domanda alla quale ha risposto il Fisco, ricordando quanto stabilito in materia.
A Fisco Oggi, rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiesto: “In qualità di locatore devo prorogare un contratto di locazione per il quale si paga la cedolare secca. Bisogna versare l‘imposta di registro?”.
In merito, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione”. E il Fisco ha ribadito il concetto, affermando che “al pari della prima registrazione e della risoluzione, per la proroga di un contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per il regime fiscale della cedolare secca non è richiesto il pagamento dell’imposta di registro”.
Al contrario, se non si opta per la cedolare secca, l’imposta per la proroga del contratto di locazione è dovuta “e può essere corrisposta per la singola annualità o per l’intero periodo di durata della proroga, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga): utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente; con il modello F24 Elementi identificativi”.
Cedolare secca, a quali immobili si applica
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
Secondo quanto sottolineato, inoltre, in caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione. L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.
Il titolare può registrare presso l’Agenzia delle Entrate un contratto che sia già stato firmato in maniera digitale. Idealista offre ai proprietari e agli agenti immobiliari un servizio gratuito per la creazione di contratti di affitto con firma online.
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