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Smart working nel settore privato, il protocollo con le nuove regole
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È finalmente stato siglato il protocollo ufficiale per lo smart working nel settore privato. Scopriamo quali sono le nuove regole e cosa cambia per i contratti di lavoro agile.

Governo e parti sociali hanno trovato l’accordo sulle linee guida per il protocollo sullo smart working privato. Sia i sindacati che Confindustria hanno dato il via alle nuove regole per disciplinare, con contrattazione collettiva, la modalità di lavoro agile.

Il ricorso allo smart working, infatti, sta passando dalla fase emergenziale (dovuta alla pandemia) a quella strutturale, visto che le aziende hanno mostrato interesse e disponibilità a ricorrere alla modalità di lavoro agile.

Contratto di smart working nel privato

Il nuovo protocollo per il settore privato specifica che l’adesione allo smart working è su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso (laddove previsto). L'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere le proprie mansioni in modalità di lavoro agile non configura di per sé gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

Inoltre, il nuovo protocollo continua a prevedere la differenza tra smart working e telelavoro. Per quest’ultimo, infatti, si continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, laddove prevista.

Cosa prevede il protocollo smart working

L'accordo di smart working che sottoscrivono il datore di lavoro e il lavoratore deve adeguarsi ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e comunque deve essere coerente con la disciplina di legge e con le linee di indirizzo definite nel Protocollo. Ogni accordo deve prevedere:

  • la durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • gli aspetti relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali;
  • le condotte che possono generare sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
  • gli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure che garantiscono la disconnessione;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali;
  • l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Diritto alla disconnessione

Il lavoro in smart working, secondo le nuove regole del protocollo, può essere suddiviso in fasce orarie, le quali prevedono in ogni caso anche la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.

Nei casi di assenze considerate “legittime” (malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore con un accordo di lavoro in smart working può disattivare i propri dispositivi di connessione e, anche in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è tenuto a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa.

Luogo di lavoro

Il lavoratore con contratto di smart working può scegliere il luogo dove svolgere la prestazione in modalità agile, a patto che rispetti le caratteristiche necessarie per garantire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza (soprattutto per il trattamento dei dati e delle informazioni aziendali).

Strumenti di lavoro

Salvo accordi differenti, il datore di lavoro deve fornire la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento delle mansioni lavorative del dipendente in smart working. Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro, necessaria per l'attività prestata dal dipendente in modalità agile, sono a carico del datore di lavoro stesso, che ne resta proprietario.

In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature di lavoro, e quando il dipendente non è nelle condizioni di svolgere le sue mansioni, deve avvertire tempestivamente il proprio responsabile. Nel caso non si possa riprendere l'attività lavorativa da remoto in tempi ragionevoli, il dipendente e il datore di lavoro devono concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, compreso il rientro presso i locali aziendali.

Permessi e straordinari

Anche in lavoratore in smart working può richiedere i permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, per esempio, i permessi per particolari motivi personali o familiari (legge 104).

A seconda di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in smart working non possono essere previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

Formazione

Tutti i lavoratori in smart working lavoro devono avere pari opportunità nell'utilizzo degli strumenti di lavoro e per l’accrescimento del proprio bagaglio professionale. Per questo il nuovo protocollo stabilisce che siano previsti percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione.

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