Approvate alla Camera le nuove norme contro l'occupazione abusiva del DDL Sicurezza: sono in arrivo pene più pesanti.
Occupazione abusiva della casa
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Arriva una nuova legge sull’occupazione abusiva delle case, con pene severe per chi si stabilisce illegalmente presso il domicilio altrui. La Camera ha infatti approvato gli emendamenti al DDL Sicurezza, con l’introduzione di una nuova fattispecie di reato nel Codice Penale.

L’articolo 634-bis andrà infatti a punire chi si macchia di occupazione abusiva di un immobile destinato al domicilio altrui, prevedendo dai 2 ai 7 anni di reclusione. 

La crescita delle occupazioni abusive in Italia

La decisione di introdurre una nuova fattispecie di reato, che vada a punire chi decide di appropriarsi indebitamente della casa altrui, nasce dalla constatazione di un fenomeno in aumento: quello dell’occupazione abusiva delle case.

Scassinare casa per occuparla
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Stando ai dati raccolti nel 2023 da Federcasa, sullo Stivale ci sarebbero più di 50.000 immobili illegalmente occupati, suddivisi in 30.000 abitazioni di proprietà pubblica e 20.000 appartenenti, invece, a privati. Un dato allarmante, un problema che aggrava la crisi abitativa poiché influisce negativamente su più fattori:

  • gli immobili pubblici occupati non possono essere destinati ad altri scopi, come ad esempio la loro consegna ai legittimi assegnatari delle case popolari;
  • gli immobili privati non possono essere fruiti, venduti, ceduti a terzi o locati da parte dei legittimi proprietari.

Con il nuovo DDL sicurezza, l’Esecutivo ha quindi deciso di affrontare questo fenomeno sia istituendo un nuovo reato - quello, appunto, di occupazione abusiva - che riducendo le tempistiche per gli sgomberi.

Cosa si rischia per l’occupazione abusiva di un immobile?

Il fenomeno dell’occupazione abusiva degli immobili non è di certo nuovo. Non a caso, l’articolo 633 del Codice Penale ha sempre previsto una pena fino a 3 anni di detenzione - e una multa da 103 a 1.032 euro -  per tutti coloro che decidono di invadere il terreno o l’edificio altrui. Con il nuovo DDL Sicurezza, tuttavia, si è voluta rafforzare sia la forza deterrente della legge che le conseguenze degli atti abusivi, prevedendo una tipologia specifica di reato all’articolo 634-bis.

Cosa prevede il nuovo articolo sull’occupazione abusiva

Le nuove norme previste DDL Sicurezza, e di recente approvate alla Camera, rendono più severe le pene per coloro che si appropriano indebitamente degli immobili altrui o, ancora, di edifici di proprietà dello Stato.

L’articolo 634-bis del Codice Penale, introdotto dall’articolo 10 del DDL Sicurezza, punisce infatti esplicitamente:

  • chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o le sue pertinenze, impedendo il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente;
  • chiunque si appropria di un immobile altrui, o delle sue pertinenze, con artifizi o raggiri;
  • chiunque cede ad altri l’immobile occupato.

Il nuovo reato prevede una pena detentiva dai 2 ai 7 anni di carcere, a seconda della gravità dell’abuso compiuto. Inoltre:

  • è prevista la procedibilità d’ufficio quando l’occupazione avviene ai danni di una persona incapace, per età o infermità;
  • sono previste delle aggravanti se l’occupazione avviene da più persone o con l’uso delle armi;
  • è possibile avvalersi di riduzioni di pena se l’occupante decide di abbandonare spontaneamente l’immobile entro 30 giorni dall’occupazione o, ancora, dall’intimazione di rilascio.

Cosa prevede il nuovo articolo sullo sgombero

Uno dei problemi da sempre più difficile da affrontare, quando le autorità si trovano a dover gestire immobili abitati abusivamente, è di certo lo sgombero degli occupanti. In alcuni casi è infatti accaduto che le tempistiche d’intervento, a seguito dell’ordine del giudice, si siano di molto dilungate, prolungando così l’attesa per i proprietari desiderosi di rientrare legittimamente in possesso del loro immobile.

Per accelerare questo processo, il DDL Sicurezza ha introdotto un ulteriore nuovo articolo del Codice Penale: il 321-bis. Quest’ultimo prevede che le Forze dell’Ordine possano intervenire tempestivamente per sgomberare gli immobili occupati, anche già entro 10 giorni dall’indicazione del giudice.

Quando entreranno in vigore le nuove norme

Ma quando entreranno in vigore le nuove norme e, di conseguenza, il nuovo reato di occupazione abusiva delle case? Così come già accennato, il DDL Sicurezza ha trovato approvazione alla Camera dei Deputati, ma il suo iter non si è ancora concluso.

Giudice, occupazione abusiva della casa
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È infatti necessario che il disegno di legge venga discusso anche al Senato: se approvato, verrà sottoposto alla firma da parte del Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, diventando legge a tutti gli effetti.

Come denunciare l’occupazione abusiva del proprio immobile

Ma come si denuncia l’occupazione abusiva del proprio immobile? In attesa che il DDL diventi legge, e quindi dell’arrivo della nuova procedibilità di ufficio allo sgombero già citata nei precedenti paragrafi, serve seguire un preciso iter.

Innanzitutto, è necessario raccogliere prove dell’effettiva occupazione della propria casa. Fra le tante modalità, si può ricorrere a:

  • fotografie e riprese video che testimonino la violazione;
  • testimonianze di vicini o altri residenti nello stabile.

A questo punto, si può procedere a sporgere denuncia presso le Forze dell’Ordine - la Polizia, i Carabinieri, ma anche la Procura. Oltre alle prove, sarà necessario fornire informazioni il più possibile dettagliate sul momento in cui è avvenuta l’occupazione - di norma, corrisponde alla data in cui ci si accorge dell’abuso o, se antecedente, alla testimonianza dei vicini - e sull’identità o le fattezze degli occupanti.

Allo stesso tempo, mentre le Forze dell’Ordine avvieranno le opportune indagini, si può avviare un’azione civile per richiedere lo sgombero dell’immobile occupato, rivolgendosi al tribunale. A seconda delle circostanze, potrebbe essere necessaria:

  • un’azione di rivendicazione, come previsto dall’articolo 948 del Codice Civile, per dimostrare i propri diritti di proprietà sull’immobile;
  • un’azione di reintegrazione del possesso, prevista dall’articolo 1168 del Codice Civile, con cui si chiede al giudice di liberare l’immobile.

La procedura può essere anche molto complessa, per questo vale la pena farsi assistere dal proprio avvocato di fiducia. Ancora, se l’occupazione è perpetrata da un inquilino moroso che si rifiuta di lasciare l’immobile nonostante il decadimento del contratto di locazione, è possibile richiedere al tribunale di procedere con lo sfratto esecutivo dei locali.

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