La Direttiva dell'UE DAC7 è arrivata per combattere l'evasione fiscale nel settore delle vendite online e mira a garantire la massima trasparenza
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Elena Da Dalt (Collaboratore di idealista news)

La Direttiva DAC7, o Direttiva (UE) 2021/514, si inserisce nel quadro delle Direttive sull'Amministrazione Cooperativa (DAC), e segna un punto di svolta per la fiscalità delle piattaforme digitali. È stata istituita per garantire maggiore trasparenza e combattere l'evasione fiscale nel settore della gig economy, influenzando in modo significativo la vendita di beni e di servizi online, locazioni di beni immobili e noleggio di mezzi di trasporto, in piattaforme come Airbnb, Booking.com, Vinted e Twitch. 

Con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea, la DAC7 introduce nuovi obblighi per i gestori di piattaforme digitali, che ora devono raccogliere e condividere dati relativi alle attività economiche svolte tramite le loro infrastrutture.

Obblighi e responsabilità delle piattaforme digitali secondo la DAC7

Con il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023, l'Italia ha dato piena attuazione alla Direttiva DAC7, che ha introdotto un cambiamento sostanziale nella gestione delle piattaforme digitali, imponendo nuovi doveri e responsabilità ai loro operatori.

Le piattaforme di prenotazione online come Airbnb, Booking.com, Uber e altre simili, ai quali viene richiesta una devono ora collaborare attivamente con le autorità fiscali e rispettare una serie di requisiti dettagliati per garantire la corretta registrazione e comunicazione delle attività economiche svolte tramite di esse.

Sarà ora necessario acquisire dati accurati per identificare univocamente gli utenti, comprese informazioni personali e fiscali che agevolino il tracciamento delle attività economiche; ed anche fornire un resoconto completo di ogni transazione effettuata, includendo vendite, servizi offerti e locazioni, insieme a tutti gli altri aspetti rilevanti.

Con tutti i dati riepilogati, sarà infine obbligatorio presentare un sommario completo delle attività economiche complessive, che le autorità fiscali possono utilizzare per verifiche e controlli.

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Scadenze e proroghe per la comunicazione dei dati

Per agevolare una transizione fluida verso le nuove normative, si è deciso di estendere il termine per la trasmissione dei dati relativi al 2023 fino al 15 febbraio 2024, anziché il previsto 31 gennaio 2024. 

Tale prolungamento mira a fornire ai gestori delle piattaforme digitali un adeguato periodo di tempo per preparare e inviare in modo accurato le informazioni richieste. 

Riguardo invece ai dati dell'anno in corso, il primo scambio di informazioni deve essere completato entro il 29 febbraio 2024, assicurando così una conformità tempestiva alle disposizioni della DAC7.

Penalità per inadempienze e possibili esenzioni

Come ogni normativa che si rispetti, può comportare pesanti sanzioni pecuniarie per i gestori delle piattaforme digitali che non la rispettano.

In concreto, le sanzioni per la mancata comunicazione dei dati possono essere comprese tra i 3.000 euro e i 31.500 euro, a seconda della situazione e della gravità dell'infrazione.

La DAC7 prevede anche delle disposizioni per esentare le piccole piattaforme dall'obbligo di comunicazione, al fine di evitare un impatto eccessivamente gravoso sulle imprese di minori dimensioni.

Sono quindi esentati dall'obbligo di comunicazione gli inserzionisti con un numero inferiore a 30 attività e ricavi inferiori a 2.000€ annuali.

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Guida all'adempimento degli obblighi DAC7 per le piattaforme

Per conformarsi al DAC7, gli operatori delle piattaforme digitali devono implementare procedure specifiche e possono richiedere strumenti tecnologici avanzati. 

Con l'obiettivo di fornire all'Agenzia delle Entrate informazioni accurate e tempestive sulle attività economiche che vengono svolte, e garantire la trasparenza fiscale, le piattaforme saranno tenute a:

  1. Analizzare i requisiti DAC7 specifici della piattaforma: ognuna di loro deve valutare quali informazioni richiede il DAC7 e come si applica alle attività svolte. È fondamentale identificare gli utenti e le transazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.
  2. Implementare sistemi di raccolta dei dati: una volta compresi i requisiti, è necessario implementare sistemi tecnologici che consentano la raccolta automatica e accurata dei dati necessari. Informazioni quali l'identità degli utenti, i dettagli delle transazioni e qualsiasi altro dato rilevante ai fini fiscali. Il tutto sempre nel rispetto delle varie normative Privacy, sulle quali la DAC7 pone un’enfasi particolare.
  3. Comunicare all'Agenzia delle Entrate: gli operatori dovranno a questo punto generare report dettagliati e accurati da poter trasmettere all’Agenzia delle Entrate, rispettando le scadenze stabilite.

Domande frequenti Agenzia delle Entrate: chiarimenti sul DAC7

Per ottenere informazioni dettagliate e affidabili riguardo agli adempimenti previsti dalla DAC7, è consigliabile consultare la vasta documentazione messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Il loro sito web rappresenta una fonte preziosa di risorse, offrendo guide pratiche, modelli per la trasmissione dei dati e aggiornamenti normativi che possono risultare estremamente utili.

Le FAQ (Frequently Asked Questions) ufficiali pubblicate dall'Agenzia delle Entrate forniscono risposte alle domande più comuni sull'applicazione del DAC7.

Questa sezione può servire come ulteriore risorsa per gli operatori di piattaforme digitali che cercano di orientarsi tra gli obblighi imposti dalla nuova normativa, in quanto aiutano a chiarire gli aspetti critici della direttiva e forniscono indicazioni pratiche su come conformarsi ai vari requisiti.

Ricorda sempre che quando ci si trova di fronte a questioni più tecniche o intricate, diventa fondamentale poter contare sull'assistenza di professionisti esperti nel settore legale.

Le consulenze specializzate sono in grado di dissipare dubbi e offrire strategie personalizzate per assicurare la piena conformità della tua piattaforma o attività commerciale online con le disposizioni della direttiva. 

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Cooperazione internazionale e scambio di informazioni

Un pilastro della DAC7 è la cooperazione internazionale tra le autorità fiscali degli Stati membri dell'UE. Ciò significa che le informazioni comunicate saranno scambiate automaticamente tra le autorità fiscali degli Stati membri dell'UE.

Questo coordinamento è vitale per uno scambio di informazioni efficace e tempestivo, permettendo di monitorare le attività economiche sulle piattaforme digitali e di contrastare l'evasione fiscale con maggiore efficacia. 

Un fattore molto importante in questo contesto è l'efficienza dei sistemi di comunicazione intergovernativa, che devono essere sicuri ed efficienti e trasmettere dati in modo sicuro oltre i confini nazionali: è un requisito fondamentale per il successo nell'attuazione della DAC7. 

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