
Secondo una comunicazione del Ministero del Turismo, le norme sugli affitti brevi, entrate in vigore a partire dall’1 settembre, si applicano in realtà a partire dal 2 novembre 2024. Si avranno quindi sessanta giorni in più per ottenere il CIN, il Codice Identificativo Nazionale, per le attività ricettive destinate agli affitti brevi. L’acquisizione del Cin è obbligatoria entro i termini chiariti dalle Faq. Vediamo quali.
Ad oggi, i CIN emessi sono circa 104.000. Il sistema regolamentato dal Decreto Legge 145/2023, che il Ministero del Turismo aveva intenzione di attivare già a settembre, è ancora in fase di perfezionamento. Inoltre, da località come Amalfi a Roma, si sollecitano maggiori poteri per le amministrazioni comunali nella gestione degli affitti brevi.
Obbligo di CIN per gli affitti brevi
Il 3 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso relativo all’entrata in funzione della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) destinate all’affitto breve e del portale telematico per l’assegnazione del CIN. Secondo quanto comunicato, però, ci sarà tempo per adeguarsi: le sanzioni saranno posticipate al 2025 e verrà concessa una proroga di 60 giorni per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN).
“L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni, - si legge però tra le Faq del sito del Ministero. - Quindi, se sei soggetto all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrai richiedere anche il CIN e sarai tenuto a esporre entrambi i codici. Infatti, le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono, in ogni caso, valide”.
Quanto tempo per richiedere il Cin?
Secondo quanto riportato dalle Faq del Ministero, chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN ha tempo 60 giorni dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto-legge n. 145 del 2023, art. 13-ter) per mettersi in regola . Chi ha già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, ha ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN. Quindi, ci sono complessivamente 120 giorni di tempo dalla pubblicazione dell’Avviso trascorsi i quali si sarà suscettibili di sanzione.
Chi invece ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN ha 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, si sarà suscettibili di sanzione.
Se la normativa della Regione/P.A. o della specifica struttura non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale, si deve richiedere il CIN comunque il prima possibile.
Disposizioni sul Cin attive dal 2 novembre
Il Ministero del Turismo specifica insomma che le disposizioni relative al Codice Identificativo «saranno applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale», ossia a partire dal 2 novembre. Inoltre, viene precisato che «coloro che hanno già ricevuto un Codice Identificativo regionale o provinciale prima dell’entrata in vigore delle disposizioni sul CIN, avranno ulteriori 60 giorni per richiedere il CIN». In totale, sono previsti 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Al termine di questo periodo scatteranno le sanzioni.
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